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Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso 44
1 L’UFAM rilascia il consenso all’importazione se:
2 L’UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). |