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Art. 27 Obbligo di informazione
1 Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all’impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l’UFAM e l’autorità cantonale competente. 2 Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l’impresa di smaltimento deve informare senza indugio l’UFAM e l’autorità cantonale competente. |