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Art. 29 Controllo al momento del transito
1 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.47 1bis Non è necessaria nessuna notifica per il transito:
2 L’UFAM conferma all’esportatore e alle autorità competenti all’estero, entro tre giorni lavorativi, l’avvenuta ricezione del modulo di notifica. 3 Vieta il transito dei rifiuti se vi sono motivi per ritenere che:
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). 48 Introdotto dal n. I dell’O del 11 nov. 2009 (RU 2009 6259). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). |