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Art. 3 Definizioni
1 Sono considerate aziende fornitrici le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro rifiuti ad altre unità locali o a terzi. Le imprese di smaltimento che trasferiscono i rifiuti ad altre unità locali o a terzi ai fini dello smaltimento sono considerate anch’esse aziende fornitrici. Non sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi. 2 Sono considerate imprese di smaltimentole imprese che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi. 3 È considerato transfrontaliero il traffico di rifiuti che attraversa la linea doganale svizzera. |