|
Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento
1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:51
2 L’UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell’OCSE.55 3 Chi esporta rifiuti deve:
4 Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
4bis Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.58 5 Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.60 7 I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
8 Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.62 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193). 54 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2013, GU L 79 del 21.03.2013, pag. 19. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117). 58 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117). 60 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 4 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). |