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Art. 32 Etichettatura dei rifiuti speciali
1 I rifiuti speciali che vengono importati devono essere etichettati per il trasporto in territorio svizzero secondo l’articolo 7 oppure con una corrispondente dicitura in uso nel Paese d’origine, in lingua italiana, francese, tedesca o inglese. 2 I rifiuti speciali che vengono esportati devono essere etichettati secondo l’articolo 7 per il trasporto in territorio svizzero. 3 La responsabilità dell’etichettatura incombe:
4 Prima del trasporto in territorio svizzero, il trasportatore deve accertarsi che i rifiuti speciali siano etichettati. |