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Art. 36
1 Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi o vi partecipa deve inviare all’UFAM:
2 L’UFAM informa le autorità competenti all’estero e il segretariato della Convenzione di Basilea se accerta che un traffico previsto che attraversa un confine nazionale è un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea. |