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Art. 38 Coordinamento tra le autorità federali
1 Nel caso in cui l’esportazione o l’importazione di rifiuti richieda l’autorizzazione o il consenso di diverse autorità federali, queste ultime coordinano le loro procedure. 2 In questi casi l’UFAM può rilasciare un’autorizzazione o un consenso secondo la presente ordinanza soltanto previa autorizzazione o consenso dell’altra autorità federale. |