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Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni
1 I Cantoni inseriscono nella banca dati dell’UFAM, con il rispettivo numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.64 2 Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di notifica. 3 Forniscono sostegno all’Amministrazione delle dogane nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.65 4 Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente.66 5 La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259). 67 Introdotto dal n. I dell’O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259). |