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Art. 41 Banca dati elettronica e accesso ai dati
1 L’UFAM gestisce una banca dati per i dati che, ai sensi della presente ordinanza sul traffico di rifiuti, devono essere rilevati per via elettronica.68 2 ...69 3 I Cantoni e l’Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati che li riguardano.70 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 69 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). |