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Art. 5 Miscelazione e diluizione di rifiuti
1 Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna. 2 Possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, previo consenso dell’impresa di smaltimento, se in questo modo:
3 L’autorità cantonale può autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolarmente ingenti quantità di rifiuti speciali a miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione:
4 Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive. 5 Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 4 dicembre 201513 sui rifiuti.14 13 RS 814.600 14 Nuovo testo giusta l’all. 6 n. 8 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699). |