|
Art. 6 Obbligo di modulo di accompagnamento 15
1 Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.16 2 Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:
3 Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all’impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell’ambiente, del personale o degli impianti dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193). |