Ordinanza
|
|
Art. 8 Obbligo di detenere l’attestato di conducente
1 Chi effettua un trasporto su strada nell’ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi necessita di un attestato di conducente dell’autorità competente. 2 L’attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esentare dall’obbligo di detenere l’attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità. |
