Ordinanza
|
|
Art. 11 Trasporti di legname greggio
1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b e 14 capoverso 1.29 2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l’AFD concede, su richiesta, una restituzione di franchi 2,10 per m3 di legname greggio trasportato. L’importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo. 3 Per legname greggio si intendono segnatamente tronchi, legname industriale, legname per la produzione di energia e cascami di legno. Il DFF definisce più precisamente queste espressioni. 4 Per i veicoli di cui al capoverso 2 il DFF disciplina:
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55). |
