Ordinanza
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Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito 30
Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui al articolo 14 capoverso 1:31
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 55). |