Ordinanza
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Art. 13 Peso determinante
1 Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di trasporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni internazionali. 2 Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell’unità. 3 Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest’ultimo. 4 Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio. 5 Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tassa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. In casi particolari l’AFD può fissare un altro peso determinante. 6 Se l’autoveicolo è esentato dall’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l’articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convoglio. 7 Se il peso determinante calcolato secondo i capoversi 1–6 oltrepassa il peso effettivo massimo autorizzato (art. 67 ONC34) oppure il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione o il peso massimo autorizzato del convoglio secondo la licenza di circolazione (art. 7 cpv. 4 e 6 OETV35), fa stato il peso inferiore di questi ultimi due.36 8 Il peso determinante è al massimo di 40 t.37 34 RS 741.11 35 RS 741.41 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 37 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). |