Ordinanza
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Art. 14 Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa 39
1 Per i veicoli assoggettati, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:
2 Per l’assegnazione alle categorie di tassa fa stato l’allegato 1. Se non può essere comprovata l’appartenenza d’un veicolo alla categoria di tassa41 2 o 3, si applicherà la categoria di tassa 1. 3 I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV42 e all’ordinanza del 19 giugno 199543 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva categoria di norme sulle emissioni diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.44 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423). 41 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5947). 42 RS 741.41 43 RS 741.412 44 Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3423). |