Ordinanza
|
Art. 15 Equipaggiamento
1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall’AFD. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.48 2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l’installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2–4 OETV49).50 3 Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri):
4 I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione. 5 L’Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione. 6 e 7 …51 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 49 RS 741.41 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 237). 51 Abrogati dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |