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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 15aConsegna gratuita dell’apparecchio di rilevazione 52
1 Per il primo equipaggiamento, l’AFD consegna in prestito ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. L’AFD si assume i costi per la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi.53
2 Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti all’AFD o a un ufficio da essa designato. L’AFD fattura al detentore gli apparecchi di rilevazione non restituiti o danneggiati.54
3 Le spese per il montaggio dell’apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.
4 In caso di sostituzione di apparecchi di rilevazione difettosi o non riparabili l’AFD può partecipare alle spese d’officina insorte.
52 Introdotto dal n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).