Ordinanza
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Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell’apparecchio di misura
1 L’apparecchio di rilevazione dev’essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell’apparecchio incombe al detentore. 2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio di rilevazione devono essere effettuati da officine di montaggio autorizzate dall’AFD. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell’intero apparecchio di misurazione all’atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l’attestazione di conformità richiesta.55 3 Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall’AFD. 4 …56 5 L’autorità d’esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell’autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio d’un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere. 6 Il DFF disciplina:
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 56 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). |
