Ordinanza
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Art. 17 Rimorchi
1 Se l’autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell’apparecchio di rilevazione tutti i dati necessari per la tassazione. L’AFD stabilisce i dati necessari.58 2 Per ogni rimorchio d’un peso totale eccedente le 3,5 t l’AFD fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore. 3 Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). |