Ordinanza
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Art. 20 Libretto di bordo
1 Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l’AFD ha esonerato dall’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive. 2 Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni prescritte. |
