Ordinanza
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Art. 22 Dichiarazione
1 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all’AFD, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa. 1bis Se il calcolo della tassa deve avvenire sulla base del peso inferiore conformemente all’articolo 13 capoverso 7, la persona assoggetta al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tale domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione in questione. Se entro questo termine non viene presentata alcuna domanda, la tassa è calcolata sulla base del peso determinante secondo l’articolo 13 capoversi 1–6.62 2 Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilometraggio registrato da quest’ultimo. Se sono stati registrati messaggi d’errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell’avviso che i dati dell’apparecchio di rilevazione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione adducendone i motivi. 3 Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo. 4 Se l’autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto. 5 Se il veicolo si trova all’estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante 12 mesi. 62 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016 (RU 2016 513). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |