Ordinanza
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Art. 25 Riscossione della tassa 66
1 L’AFD invia una decisione d’imposizione in forma cartacea o elettronica alla persona assoggettata al pagamento della tassa. 2 La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. 3 L’importo fissato della tassa deve essere pagato entro 30 giorni dall’emanazione della decisione d’imposizione. Se il termine non è osservato, sull’importo scoperto è dovuto un interesse. 4 Il DFF fissa i tassi d’interesse. 5 Esso stabilisce inoltre:
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |