Ordinanza
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Art. 26d Obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa
1 Il conducente deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di rilevazione. 2 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve assicurarsi che i dati trasmessi al fornitore del SET e necessari alla riscossione della tassa siano corretti. 3 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’entrata in Svizzera. 4 Se durante la corsa in Svizzera il conducente constata che l’apparecchio di rilevazione è difettoso, all’uscita dalla Svizzera deve segnalarlo a un ufficio doganale occupato. |