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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 26dObblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa
1 Il conducente deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di rilevazione.
2 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve assicurarsi che i dati trasmessi al fornitore del SET e necessari alla riscossione della tassa siano corretti.
3 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all’entrata in Svizzera.
4 Se durante la corsa in Svizzera il conducente constata che l’apparecchio di rilevazione è difettoso, all’uscita dalla Svizzera deve segnalarlo a un ufficio doganale occupato.