Ordinanza
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Art. 26e Imposizione della tassa
1 Il fornitore del SET trasmette all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa. 2 L’articolo 23 è applicabile per analogia. 3 L’AFD notifica, in forma cartacea o elettronica, la decisione d’imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Il fornitore del SET è autorizzato a ricevere le notificazioni. |