Ordinanza
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Art. 27 Obblighi del conducente 73
1 Il conducente deve dichiarare i dati necessari alla riscossione della tassa all’atto dell’entrata e dell’uscita dalla Svizzera. La distanza percorsa determinante è quella indicata dall’odocronografo. 2 Del rimanente sono applicabili gli articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoverso 3. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |