Ordinanza
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Art. 29 Riscossione della tassa
1 La tassa diventa esigibile all’uscita dalla Svizzera e dev’essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all’atto dell’entrata. 2 L’AFD designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali equipaggiati a questo scopo. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito, di addebito e carte-carburante.75 2bis L’AFD può far capo a fornitori di carte-carburante per la riscossione della tassa se questi:
2ter Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.77 2quater I fornitori di carte-carburante ricevono un compenso per le proprie prestazioni di riscossione della tassa fornite all’AFD. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.78 3 Con riserva di revoca, l’AFD può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d’una garanzia. 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). 76 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). 77 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). 78 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |