Ordinanza
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Art. 3 Eccezioni all’obbligo della tassa
1 Sono esentati dall’obbligo della tassa:5
2 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)17 può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 7 Introdotta dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 8 RS 520.1 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 10 [RU 1999 721, 2000 2103all. n. II 5, 2005 1167app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027art. 82 n. 1]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 237). 12 RS 741.11 13 RS 741.31 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5011). 15 RS 741.522 16 RS 741.41 17 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |