i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+;
acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o
2.
noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 27 capoversi 1 e 2 lettera a, 27a capoverso 1 lettera a e 33–36 della legge federale del 4 ottobre 20028 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
c.
i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito d’una concessione secondo l’ordinanza del 25 novembre 199810 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 ONC12);
e.
i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell’O del 20 nov. 195913 sull’assicurazione dei veicoli; OAV);
f.
i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
g.
i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell’O del 28 set. 200715 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l’autorità compente;
i.
i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
j.
i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV16);
k.
i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
l.
i veicoli cingolati (art. 28 OETV);
m.
gli assi di trasporto.
2 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)17 può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
17 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.