Ordinanza
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Art. 30 In generale
1 Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l’anno civile. 2 La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all’atto dell’immatricolazione ufficiale o all’inizio dell’anno. 3 Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale. |