Ordinanza
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Art. 33 Restituzione per corse all’estero
1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all’estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all’estero e in Svizzera, la restituzione è della metà. 2 Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all’AFD entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L’AFD può esigere altri mezzi probatori. 3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti. |