Ordinanza
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Art. 34 Riscossione della tassa
1 Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest’ultima può essere pagata per:
2 La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall’AFD. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo. 3 Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato. |