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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 34Riscossione della tassa
1 Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest’ultima può essere pagata per:
a.
uno sino a 30 giorni consecutivi;
b.
10 giorni a libera scelta nel corso di un anno;
c.
uno sino a 11 mesi consecutivi;
d.
un anno.
2 La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall’AFD. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli organi di controllo.
3 Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pagamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.