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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 35Calcolo della tassa
1 Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell’articolo 4, essa ammonta a:
a.
0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all’aliquota mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;
b.
5 per cento per 10 giorni a libera scelta;
c.
9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.
2 Se la prova del pagamento è restituita all’AFD prima della scadenza del periodo di tassazione, v’è diritto ad una restituzione proporzionale della tassa.
3 Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.