il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato;
c.
i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, nell’ambito della loro responsabilità civile;
d.
le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell’importo ricavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria;
e.
gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell’importo pari al patrimonio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all’estero senza che vi sia liquidazione.
1bis Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, nonché di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie a essa correlati, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:82
a.
il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un veicolo trattore, per il peso totale del veicolo trattore e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile o è stato invano diffidato;
b.
il proprietario, il locatore o il fornitore del leasing di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del rimorchio è insolvibile o è stato invano diffidato.83
2 Le persone soggette all’obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l’articolo 962 del Codice delle obbligazioni84. Se dopo la scadenza del termine di custodia il credito d’imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al momento della prescrizione.
80 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
83 Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 769).