Ordinanza
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Art. 38 Ripartizione della quota dei Cantoni
1 Il dieci per cento della quota dei Cantoni rientra fra i mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa conformemente all’articolo 19a della legge del 19 dicembre 199788 sul traffico pesante.89 2 Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche, conformemente all’articolo 39. Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni elencate nell’allegato 2.90 3 Il rimanente 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all’articolo 40.91 4 …92 88 RS641.81 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176789). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333). 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4333). 92 Introdotto dal n. I dell’O del 12 set. 2007 (RU 2007 4695). Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 20176789). |