Ordinanza
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Art. 4 Riscossione della tassa forfettaria 18
1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:
2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d’un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:
3 Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all’esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:
4 In singoli casi l’AFD può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). 20 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649). 21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695). |