1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:
| franchi |
- a.19
- nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, di automobili pesanti nonché di rimorchi abitabili e per il trasporto di persone ciascuno d’un peso totale eccedente 3,5 t
| 650 |
- b.
- nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t
| 2200
|
- c.20
- nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t
| 3300 |
| franchi |
- d.21
- nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t
| 4400 |
- e.
- nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t
| 5000 |
- f.
- per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h
|
11
|
- g.
- per 100 kg peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa
|
822
|
2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d’un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:
| franchi |
- a.
- per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t
| 22 |
- b.
- per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un caricorimorchiabile eccedente 3,5 t
|
1123
|
3 Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all’esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a:
- a.
- 20 franchi per un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b.
- 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.
4 In singoli casi l’AFD può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).
20 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4695).