Ordinanza
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Art. 41 Procedura
1 Le autorità d’esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all’esecuzione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d’ufficio. 2 Per l’esecuzione dei controlli le autorità d’esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura. 3 Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d’esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informazioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza. |