Ordinanza
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Art. 45 In generale
1 Le autorità d’esecuzione cantonali notificano di volta in volta all’AFD i dati necessari alla riscossione della tassa. 2 L’AFD emana le disposizioni necessarie all’esecuzione. 3 L’importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi. 4 Per prestazioni straordinarie le autorità d’esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.101 5 Le autorità d’esecuzione ricevono un compenso per l’esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari. 6 Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dall’AFD si fondano sulla legislazione doganale. 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |