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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 46Contributi ai controlli del traffico pesante
1 La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell’applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico.
2 Il calcolo e l’importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni con i Cantoni.