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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 47Accordi
1 L’AFD può concludere accordi con singole persone assoggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito:
a.
alla procedura di dichiarazione;
b.
alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecutive.
2 Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d’intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.