Ordinanza
|
Art. 52 Condono della tassa
1 Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d’esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso. 2 Le domande di condono sono di competenza:
3 Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante. 4 Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). 108 Abrogata dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521). |