Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 52Condono della tassa
1 Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità d’esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.
2 Le domande di condono sono di competenza:
a.
delle autorità d’esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati;
3 Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante.
4 Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisione definitiva in merito alla domanda di condono.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
108 Abrogata dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).