Ordinanza
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Art. 7
1 Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale. 2 Nel primo trimestre dell’anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all’AFD una dichiarazione concernente l’impiego dei veicoli in sevizio, precisando il chilometraggio percorso. 3 Se la dichiarazione è omessa, l’AFD riscuote la totalità della tassa per l’intero periodo. |