Ordinanza
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Art. 18 Guasto dell’apparecchio di misura
1 Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell’apparecchio di misurazione. 2 In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l’apparecchio da un’officina di montaggio.59 3 Se si sospetta una disfunzione dell’apparecchio bisogna farlo verificare da un’officina di montaggio.60 4 Se l’apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall’AFD, l’autorità d’esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento. 5 L’AFD declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici. 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 769). |