Ordinanza
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Art. 26a Principio
1 È possibile incaricare un fornitore del SET del rilevamento dei dati necessari alla riscossione della tassa nonché del pagamento della tassa se:
2 All’entrata in Svizzera, il conducente deve comprovare che il fornitore del SET è incaricato del rilevamento della prestazione chilometrica e del versamento della tassa. 3 Il credito fiscale si estingue con il pagamento della tassa all’AFD. |