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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 12aTrasporto esclusivo di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito: condizioni e prova per l’agevolazione
1 L’agevolazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 o all’articolo 12 viene concessa soltanto se il detentore:
a.
chiede tale agevolazione presso l’UDSC all’atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e
b.
si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 11 capoverso 1 o nell’articolo 12.
2 Il detentore deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l’agevolazione. Deve comprovare all’UDSC, su richiesta dello stesso, il rispetto dell’impegno di cui al capoverso 1 lettera b.
3 Se constata che il veicolo non è stato utilizzato debitamente, l’UDSC revoca l’agevolazione.